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FUNERALI SOLENNI: 9 dicembre 1992. Addio a Franco Franchi, l’altra metà di Ciccio.

Muore Franco Franchi. Insieme a Ciccio Ingrassia, entrambi palermitani, fonda negli anni Cinquanta un duo comico di enorme successo. Girano ben 132 film, puntualmente apprezzati dal pubblico e stroncati dalla critica cinematografica. Negli anni Ottanta, Franchi cambia registro e si confronta con ruoli drammatici in “Kaos” dei fratelli Taviani e in “Tango blu” di Bevilacqu. Al funerale di Franco Franchi, partecipato da una folla commossa, Ciccio Ingrassia commenta: “Immagino ora di trovarmi in un film, nella scena del funerale di Franco, e ad un tratto il regista dice: Stop!. Purtroppo questo non è un film“.

Lo stato della cremazione in Italia. Nel 2015 il 21% dei feretri è stato cremato.

fornoNel Regno Unito e nei maggiori paesi del Nord Europa la percentuale di defunti cremati si aggira intorno al 70%: in Italia siamo invece al 21% sul totale. Questo dato dimostra differenti vedute di pensiero all’interno del Vecchio Continente: in ogni caso nella nostra penisola il mercato della cremazione è in continua espansione. A rendere noti questi dati è uno studio del Codacons, che posizione il nostro paese fanalino di coda europeo nella speciale classifica relativa al numero di feretri cremati. Entriamo nel dettaglio con i numeri diffusi dall’associazione di difesa dei consumatori e dell’ambiente: nel 2015 si sono registrate 137.165 cremazioni, contro i 117.956 del 2014. Si tratta di una crescita annua del 16%. Tuttavia c’è molta disparità tra le diverse regioni italiane: il trend è in crescita al nord (specialmente a Milano), ma ancora non prende piede al sud, sia per una scarsa diffusione dei poli crematori sia per motivi legati alla tradizione del funerale classico. C’è spazio anche per il portafogli nella ricerca Codacons: il settore della cremazione genere in Italia un giro d’affari di 70 milioni di euro (2015), con tariffe molto diverse lungo tutto lo stivale. Perché questa disparità di costi? La Legge numero 26 del 28 febbraio 2001 stabilisce che la cremazione è un servizio pubblico locale a tutti gli effetti, sottoposto ad un regime di prezzi controllati. Sulla base di questa norma sono dunque individuate le tariffe massime applicabili al pubblico ma ciascun comune può differenziarle, introducendo per esempio incentivi o sconti.

Fondo per il rimpatrio -Fratelli Paternostro S.n.c.-

aereo

Il Fondo per il rimpatrio (Legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 13 e 14) è stato istituito presso l’Inps, con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

Lo stesso Fondo assicura anche il rimpatrio delle salme dei lavoratori extracomunitari deceduti in Italia.

La contribuzione è stata soppressa dall’anno 2000, quindi si tratta di un Fondo ad esaurimento e le domande potranno essere accolte nei limiti della capienza residua del Fondo stesso.

decesso-di-un-parente-che-fare-col-conto-corrente-370x230A CHI SPETTA

Ai lavoratori subordinati extracomunitari.

In caso di rimpatrio di salme di lavoratori subordinati extracomunitari la richiesta può essere presentata da:
parenti entro il 4° grado della persona deceduta, residenti in Italia;
gli organismi rappresentativi di cittadini stranieri immigrati, formalmente istituiti presso le Amministrazioni Comunali;
le associazioni di cittadini stranieri immigrati non appartenenti all’Unione Europea, iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali;
le associazioni od organizzazioni che svolgono attività a favore degli immigrati e che siano iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali.

REQUISITI

I requisiti per richiedere l’intervento del Fondo per il rimpatrio nello Stato di cui hanno la cittadinanza sono:
residenza in Italia;
regolare permesso di soggiorno (anche scaduto purché la scadenza non sia superiore a sei mesi);
valido rapporto di lavoro subordinato e per i quali sia stato versato (o sia dovuto) almeno un contributo obbligatorio;
mancanza di mezzi economici per sostenere le spese a tal fine necessarie che deve essere attestata mediante una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal lavoratore stesso al momento della richiesta di intervento del Fondo. Per mancanza di mezzi economici deve intendersi il possesso, da parte del lavoratore extracomunitario, di un reddito il cui ammontare, nel corso dell’anno, non sia superiore a quello necessario per ottenere la pensione sociale.

Il lavoratore extracomunitario, poiché la legge espressamente non lo vieta, può beneficiare più di una volta della prestazione a carico del Fondo per il rimpatrio, purché il nuovo rapporto di lavoro, regolarmente costituito, non sia stagionale e siano trascorsi almeno due anni dal precedente rimpatrio.

In caso di rimpatrio di salme di lavoratori subordinati extracomunitari valgono gli stessi requisiti.

QUANTO SPETTA

L’INPS si assume l’onere del rimpatrio sostenendo il costo del biglietto relativo al mezzo di trasporto di cui il lavoratore si servirà (aereo, treno, nave o altro mezzo pubblico).

In caso di rimpatrio di salma di lavoratore subordinato extracomunitario l’Istituto rimborsa le spese funerarie e di trasporto per il rimpatrio della salma stessa alla persona che le ha sostenute.

A CHI NON SPETTA

Non possono usufruire del fondo per il rimpatrio:
i lavoratori frontalieri;
i lavoratori stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
3. gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica Italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni e compiti specifici, per un periodo determinato, e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, salvo quanto previsto dal comma 2 della citata legge;
i marittimi;
tutti i cittadini degli stati membri della CEE;
i lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazioni di accordi internazionali.

 

LA DOMANDA

Per la concessione della prestazione gli interessati devono presentare apposita domanda tramite uno dei seguenti canali (circolare INPS n. 42 del 21.03.2012):
web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it servizi On-line – Servizi per il cittadino – Invio domande di prestazione a sostegno del reddito – Rimpatrio lavoratore extracomunitario.
telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
passaporto;
dichiarazione dell’ultimo datore di lavoro comprovante il rapporto di lavoro o documenti equivalenti (bollettino del versamento dei contributi, copia dell’autorizzazione all’avviamento al lavoro controfirmata dal datore di lavoro, busta paga, ecc.);

Dopo aver effettuato tutti gli adempimenti di competenza l’Istituto comunicherà per iscritto agli interessati, il diritto o meno alla prestazione, invitandoli, in caso positivo, ad attendere apposita comunicazione da parte dell’organizzazione internazionale per le migrazioni (O.I.M.), organizzazione incaricata dall’Istituto di curare il rilascio dei titoli di viaggio necessari per il rimpatrio.

In caso di rimpatrio di salma di lavoratore extracomunitario il firmatario della domanda, presentata anche in questo caso esclusivamente in via telematica, dovrà:
essere un familiare o la persona che avrà sostenuto tutte le spese di trasporto della salma;
rilasciare la dichiarazione di responsabilità, attestante lo stato di indigenza del lavoratore deceduto.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
documentazione attestante la relazione di parentela;
certificato di morte della persona immigrata, attestante data e luogo del decesso;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente pubblico;
fattura e/o altra documentazione contabile relativa alle spese sostenute per il trasferimento della salma.

La liquidazione agli interessati delle spese sostenute per la traslazione della salma è effettuata direttamente dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) che successivamente richiederà all’Agenzia Complessa di Ostia-Lido il rimborso degli importi anticipati per conto dell’INPS.

Funermostra 2017. Il business in primo piano.

funer-mostraFunermostra, l’Esposizione Internazionale dei prodotti e dei Servizi Funerari, prepara la prossima edizione in programma a Valencia dal 24 al 26 maggio 2017. L’evento, per il quale è iniziata la commercializzazione degli spazi, si prefigge di accrescere la propria offerta espositiva e per tale motivo ha incrementato la propria azione di promozione a livello nazionale ed internazionale. Le prospettive sono decisamente interessanti. “Molte aziende estere, prevalentemente da Italia e Portogallo, hanno manifestato interesse ad essere presenti per cogliere le opportunità offerte dal mercato spagnolo”, afferma Beatriz Colom, direttore di Funermostra. “E anche i più importanti Gruppi funerari della Spagna, così come l’Associazione Nazionale dei Servizi Funebri (Panasef), hanno già assicurato la propria presenza per recitare un ruolo di primo piano all’interno della rassegna. Nella precedente edizione abbiamo registrato la presenza di oltre 1.100 imprese funebri e di più di 2.500 professionisti. Nel 2017 ci proponiamo di superare questi risultati proponendoci anche come piattaforma di business e di networking per il comparto funerario e cimiteriale”.

Certificazioni

Certificazioni di Morte :

Regole utili per i medici di famiglia sulla certificazione di morte
(schema riassuntivo relativo ai comportamenti da tenere da parte del medico di famiglia nell’ambito del panorama costituito dalla morte e dalle complesse regole contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria)
Le certificazioni possibili nell’ambito della regolamentazione di polizia mortuaria sono essenzialmente tre, anche se una di esse non è una certificazione, bensì una denuncia (nessuna a pagamento).

 

Constatazione del decesso

Questo certificato viene raramente richiesto al medico di famiglia, tranne che in alcune zone del Paese, dove ciò accade relativamente di frequente.
Il certificato viene solitamente redatto da:
medico di Continuità Assistenziale o dell’Emergenza, chiamato al capezzale del deceduto, che si trova ad assistere al decesso oppure che arriva a decesso ormai avvenuto (viene di solito richiesto dai parenti oppure redatto spontaneamente da queste figure professionali);
qualsiasi medico, compreso il medico di famiglia, a cui viene richiesto dalla Polizia oppure dai Carabinieri intervenuti sul luogo di un decesso (molto spesso verificatosi per cause violente). In questo caso il medico diventa Ausiliario di Polizia Giudiziaria e non può rifiutarsi di rilasciare il certificato, che serve essenzialmcertificato di morteente all’Autorità Giudiziaria per poter spostare il cadavere dal luogo del decesso all’obitorio, dove avrà poi luogo la ricerca della causa della morte da parte del medico-legale (o dell’anatomo-patologo), tramite ispezione cadaverica, riscontro diagnostico od autopsia giudiziaria.
E’ molto importante che il medico di famiglia, dopo aver identificato il cadavere tramite un documento di identità o attraverso la conoscenza personale di qualche astante e dopo aver descritto grossolanamente nel certificato le condizioni del cadavere, concluda sempre ed invariabilmente che “il decesso è avvenuto per cause clinicamente da me non accertabili”. Questo perchè la certificazione serve soltanto per spostare il cadavere e nessuno vuole dal medico, anche se di facile intuibilità, la causa della morte; se questa dovesse rivelarsi fallace, infatti, sarebbe fonte di grossi guai giudiziari per il medico (falso ideologico e/o favoreggiamento in caso di omicidio). Si pensi ad esempio al caso di un cadavere appeso per il collo ad una corda: è difficile decidere senza ulteriori accertamenti se si tratta di omicidio, suicidio o sospensione di cadavere.

Certificato di morte

In base alla nostra Legge, per poter dichiarare il decesso è necessario che prima un medico ispezioni il cadavere e che una successiva certificazione medica lo comprovi. Detto certificato viene rilasciato solo dal medico di Funzione Pubblica, sia esso medico-legale, igienista o medico di distretto, a seconda degli accordi presi sul territorio dalle Asl. Il certificato non può essere redatto prima che siano passate 15 ore dal decesso e solitamente riporta, tra le cause della morte, i dati presenti sulla denuncia Istat; nei casi in cui quest’ultima non sia stata redatta dal medico curante (periodi festivi o morte improvvisa senza assistenza medica), sarà proprio il medico di Funzione Pubblica a compilarla insieme a questo certificato.

Denuncia ISTAT delle cause di morte

Si tratta di una denuncia obbligatoria e non di un certificato; pertanto le discussioni su una sua presunta remunerazione sono fuorvianti e del tutto fuori luogo. La denuncia Istat deve essere rilasciata dal medico “curante” e non è necessario che abbia assistito al decesso per compilarla; questo è un punto molto importante, ribadito anche da una sentenza della Suprema Corte: la certificazione deve essere sempre l’esito finale di una visita, mentre per una denuncia ciò non è necessario.
Il Regolamento di Polizia Mortuaria chiarisce che deve essere il medico curante a compilarla, ma va detto che per “medico curante” non si intende sempre e soltanto il medico di famiglia: medico curante è da intendersi colui che ha assistito il paziente negli ultimi tempi della sua vita, riuscendo pertanto a venire a conoscenza di quelle che potrebbero esserne state le probabili cause del decesso. Pertanto il medico curante, che nella maggior parte dei casi coincide con il medico di famiglia, potrebbe essere il medico ospedaliero nei decessi avvenuti in ospedale, oppure ancora un semplice medico libero-professionista.certificato di decesso
Ma come si deve comportare un medico di famiglia nei casi di morte improvvisa? Se la morte improvvisa, avvenuta senza assistenza medica, si è verificata in casa, dopo un’accurata ispezione cadaverica per escludere eventuali reati penali, anche senza alcuna certezza sulle eventuali cause della morte, il medico di famiglia può compilare ugualmente l’Istat, a meno che non siano i parenti a chiedere con insistenza un riscontro diagnostico (il che succede assai raramente). Se invece il decesso è avvenuto per strada, il cadavere segue di solito la strada dell’obitorio e sarà il medico legale a compilare la denuncia delle cause di morte dopo gli accertamenti previsti dalla Legge. E’ evidente che in tutti i casi in cui il medico di famiglia abbia dei dubbi, per la situazione in cui è stato trovato il cadavere o per le modalità in cui potrebbe essersi determinato il decesso, si asterrà dal certificarne le cause, rimettendo la denuncia a chi è deputato a farlo per Legge. E’ opportuno ricordare che la denuncia Istat è importante solo ai fini statistici, per cui l’unico campo da compilare obbligatoriamente è il primo, e cioè quello relativo alla “causa iniziale”; gli altri campi possono essere lasciati tranquillamente in bianco. Tuttavia è preferibile compilare anche quello relativo alla “causa finale”, indicando “Arresto cardiorespiratorio”.

Info:  091.616.14.04  –  333.23.23.849  H 24

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