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Costo funerale Palermo
Il Funerale ed il suo costo a Palermo
In questo momento di crisi è certo che oltre alla perdita del congiunto i familiari devono imbattersi nella moltitudine di servizi funebri che la città gli propone; stando attenti a cosa il mercato delle onoranze funebri propone in quanto l’organizzazione di un funerale deve prevedere diversi aspetti affinché non ci siano sorprese.
Onoranze funebri e cremazione Fratelli Paternostro S.n.c. forte della sua esperienza “più di mezzo secolo” Vi propone servizi funebri di grande qualità ed a prezzi contenuti proprio perché sappiamo come un momento così luttuoso possa essere gravoso anche dal punto di vista economico
Cremazione
Ricordiamo che Fratelli Paternostro S.n.c. è leader nella cremazione a Palermo ed ha una grande esperienza nelle cremazioni che possono essere un valido metodo di conservazione delle spoglie del nostro caro.
Costo e pagamento rateale
La Fratelli Paternostro S.n.c. Vi da la possibilità di sviluppare preventivi personalizzati al fine di avere chiaro
il costo del funerale ed anche di eventuali dilazioni nel pagamento.
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Articolo:
Costo Funerale Palermo, Sicilia, Catania,Messina
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Cosa Fare in Caso di Decesso
Decesso avvenuto in struttura sanitaria
Nel caso in cui il decesso avvenga in ospedale, casa di cura privata o casa di riposo, contattate immediatamente il numero 091.616.14.04, attivo 24 su 24 il nostro personale Vi raggiungerà nel più breve tempo possibile e provvederà al disbrigo delle pratiche inerenti, dietro delega dei familiari e a tutte quelle incombenze del caso: dalla preparazione del defunto per la vestizione, alla sistemazione definitiva della salma. Garantiamo tempestività e immediatezza in ogni nostro intervento.
La Fratelli Paternostro s.n.c. presente dal 1958 a Palermo, al fine di evitare il riflettersi di situazioni incresciose invita a diffidare da altre ditte omonime che si qualifichino appartenenti alla nostra stessa Organizzazione.
Decesso avvenuto in abitazione privata
Contattate tempestivamente il numero 091.616.14.04, attivo 24 su 24 Vi raggiungeremo nel più breve tempo possibile.
Decesso avvenuto in luoghi pubblici o all’estero
Nel caso in cui si tratti di morte violenta contattaci immediatamente, effettueremo lo spostamento della salma, con le autorizzazioni necessarie, dal luogo del decesso tramite l’utilizzo di mezzi idonei.
Contattateci direttamente tramite i numeri:
Centralino 091.616.14.04
Fax 091.616.83.64
Continuo 333.23.23.849
attivi 24 su 24 ed un nostro incaricato seguirà personalmente tutte le Vostre esigenze.
L’Impresa è convenzionata con:
Diversi Istituti Religiosi è non, presenti in tutto il territorio Siciliano
CONGREGAZIONI SS. SACRAMENTO CON SEDE IN PARROCCHIA S. GIUSEPPE AI CHIAVELLI – PALERMO
CONGREGAZIONI S. GIUSEPPE CON SEDE IN PARROCCHIA S. GIUSEPPE AI CHIAVELLI – PALERMO
Associazione di mutuo soccorso (Vigili del fuoco) Palermo
CRAL AMAT PALERMO
Collaboriamo con il dipartimento del soccorso pubblico e della difesa civile
Fiduciari di diversi consolati esteri di carriera ed onorari in Italia
L’Impresa è conosciuta a livello Internazionale e collabora con Enti Militari – Capitanerie di Porto – Assicurazioni Internazionali
Trasparenza nei prezzi
Condizioni economiche di favore per gli iscritti a tutte le associazioni convenzionate
Cerimonia Funebre
Palermo la Cerimonia Funebre
Il rito funebre, o funerale, è un rituale civile o religioso che si celebra in seguito alla morte di una persona. Gli usi e le tradizioni relative a tale evento variano secondo il luogo, la fede religiosa od il desiderio del defunto o dei suoi congiunti. E’ celebrato in genere al cospetto della salma con la partecipazione di alcuni individui appartenenti al gruppo sociale di riferimento (famiglia, amici, conoscenti, colleghi, ecc.) ed è spesso presieduto da un’autorità di riferimento sociale (tra queste si include ovviamente i ministri del culto), politico o morale.
In Italia, seppur sia un Paese con copiosa produzione normativa, le materie funebri sono coperte da esigua regolamentazione, nella quale è del tutto prevalente l’aspetto sanitario (norme di sicurezza epidemiologica). L’ inespresso e non codificato diritto funebre (diritto ad una rispettosa sepoltura), non è sempre stato rispettato con uguaglianza: sino a pochi secoli fa, infatti, ad alcune categorie di defunti (fra i quali i suicidi e gli attori) era vietato dedicare onoranze funebri e addirittura veniva negata loro l’ordinaria sepoltura (si inumavano in terra sconsacrata).
In Italia generalmente le volontà del defunto in merito alla modalità di esecuzione del funerale vengono rispettate ma, per maggiore sicurezza, si può redigere o un testamento olografo (scritto cioè a mano, di proprio pugno, datato e firmato) e consegnarlo a un notaio in busta chiusa, oppure un testamento pubblico (scritto direttamente da un notaio).
Le cerimonie funebri possono essere civili o religiose
Anche nel rito civile si richiama la collettiva al rispetto per la morte e si svolgono i prescritti riti simbolici.
Per quanto riguarda i riti religiosi, quello maggiormente diffuso nel nostro Paese è il rito cristiano. Nella tradizione cattolica italiana, il funerale si divide generalmente in tre parti principali:
La “contemplazione” o “veglia”, durante la quale il corpo del defunto è esposto nella bara. Vi partecipano i parenti e gli amici e, normalmente, non vi è un rigido protocollo di comportamento da seguire.
La “cerimonia funebre”, durante la quale il sacerdote officia la Santa Messa esequiale in chiesa e la bara viene aspersa con l’acqua benedetta e incensata. Al termine un amico o un parente della persona scomparsa può leggere un elogio funebre riguardo la vita e le attività del defunto.
Il “funerale”, che si tiene di solito a fianco della tomba o cappella o nelle vicinanze del crematorium, dove il corpo del deceduto viene infine sepolto o cremato. Spesso il percorso dalla chiesa al cimitero è seguito – per lo più a piedi – dai partecipanti al rito funebre o da una selezione di questi. Alla fine della cerimonia possono essere presentate le condoglianze agli intimi del defunto.
La Chiesa Cattolica, ai sensi del canone 1184 del Codice di Diritto Canonico, si riserva il diritto di negare le esequie nei seguenti casi:
qualora il defunto sia notoriamente apostata, eretico, scismatico o abbia provveduto a cancellare gli effetti civili del battesimo;
qualora il defunto abbia scelto la cremazione del proprio corpo per motivi contrari alla fede cristiana;
qualora si tratti di peccatori manifesti, le cui esequie darebbero pubblico scandalo ai fedeli.
La negazione delle esequie è applicabile se prima della morte i defunti non hanno dato alcun segno di pentimento.
Info: 091.616.14.04 – 333.23.23.849 H 24
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Certificazioni
Certificazioni di Morte :
Regole utili per i medici di famiglia sulla certificazione di morte
(schema riassuntivo relativo ai comportamenti da tenere da parte del medico di famiglia nell’ambito del panorama costituito dalla morte e dalle complesse regole contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria)
Le certificazioni possibili nell’ambito della regolamentazione di polizia mortuaria sono essenzialmente tre, anche se una di esse non è una certificazione, bensì una denuncia (nessuna a pagamento).
Constatazione del decesso
Questo certificato viene raramente richiesto al medico di famiglia, tranne che in alcune zone del Paese, dove ciò accade relativamente di frequente.
Il certificato viene solitamente redatto da:
medico di Continuità Assistenziale o dell’Emergenza, chiamato al capezzale del deceduto, che si trova ad assistere al decesso oppure che arriva a decesso ormai avvenuto (viene di solito richiesto dai parenti oppure redatto spontaneamente da queste figure professionali);
qualsiasi medico, compreso il medico di famiglia, a cui viene richiesto dalla Polizia oppure dai Carabinieri intervenuti sul luogo di un decesso (molto spesso verificatosi per cause violente). In questo caso il medico diventa Ausiliario di Polizia Giudiziaria e non può rifiutarsi di rilasciare il certificato, che serve essenzialmente all’Autorità Giudiziaria per poter spostare il cadavere dal luogo del decesso all’obitorio, dove avrà poi luogo la ricerca della causa della morte da parte del medico-legale (o dell’anatomo-patologo), tramite ispezione cadaverica, riscontro diagnostico od autopsia giudiziaria.
E’ molto importante che il medico di famiglia, dopo aver identificato il cadavere tramite un documento di identità o attraverso la conoscenza personale di qualche astante e dopo aver descritto grossolanamente nel certificato le condizioni del cadavere, concluda sempre ed invariabilmente che “il decesso è avvenuto per cause clinicamente da me non accertabili”. Questo perchè la certificazione serve soltanto per spostare il cadavere e nessuno vuole dal medico, anche se di facile intuibilità, la causa della morte; se questa dovesse rivelarsi fallace, infatti, sarebbe fonte di grossi guai giudiziari per il medico (falso ideologico e/o favoreggiamento in caso di omicidio). Si pensi ad esempio al caso di un cadavere appeso per il collo ad una corda: è difficile decidere senza ulteriori accertamenti se si tratta di omicidio, suicidio o sospensione di cadavere.
Certificato di morte
In base alla nostra Legge, per poter dichiarare il decesso è necessario che prima un medico ispezioni il cadavere e che una successiva certificazione medica lo comprovi. Detto certificato viene rilasciato solo dal medico di Funzione Pubblica, sia esso medico-legale, igienista o medico di distretto, a seconda degli accordi presi sul territorio dalle Asl. Il certificato non può essere redatto prima che siano passate 15 ore dal decesso e solitamente riporta, tra le cause della morte, i dati presenti sulla denuncia Istat; nei casi in cui quest’ultima non sia stata redatta dal medico curante (periodi festivi o morte improvvisa senza assistenza medica), sarà proprio il medico di Funzione Pubblica a compilarla insieme a questo certificato.
Denuncia ISTAT delle cause di morte
Si tratta di una denuncia obbligatoria e non di un certificato; pertanto le discussioni su una sua presunta remunerazione sono fuorvianti e del tutto fuori luogo. La denuncia Istat deve essere rilasciata dal medico “curante” e non è necessario che abbia assistito al decesso per compilarla; questo è un punto molto importante, ribadito anche da una sentenza della Suprema Corte: la certificazione deve essere sempre l’esito finale di una visita, mentre per una denuncia ciò non è necessario.
Il Regolamento di Polizia Mortuaria chiarisce che deve essere il medico curante a compilarla, ma va detto che per “medico curante” non si intende sempre e soltanto il medico di famiglia: medico curante è da intendersi colui che ha assistito il paziente negli ultimi tempi della sua vita, riuscendo pertanto a venire a conoscenza di quelle che potrebbero esserne state le probabili cause del decesso. Pertanto il medico curante, che nella maggior parte dei casi coincide con il medico di famiglia, potrebbe essere il medico ospedaliero nei decessi avvenuti in ospedale, oppure ancora un semplice medico libero-professionista.
Ma come si deve comportare un medico di famiglia nei casi di morte improvvisa? Se la morte improvvisa, avvenuta senza assistenza medica, si è verificata in casa, dopo un’accurata ispezione cadaverica per escludere eventuali reati penali, anche senza alcuna certezza sulle eventuali cause della morte, il medico di famiglia può compilare ugualmente l’Istat, a meno che non siano i parenti a chiedere con insistenza un riscontro diagnostico (il che succede assai raramente). Se invece il decesso è avvenuto per strada, il cadavere segue di solito la strada dell’obitorio e sarà il medico legale a compilare la denuncia delle cause di morte dopo gli accertamenti previsti dalla Legge. E’ evidente che in tutti i casi in cui il medico di famiglia abbia dei dubbi, per la situazione in cui è stato trovato il cadavere o per le modalità in cui potrebbe essersi determinato il decesso, si asterrà dal certificarne le cause, rimettendo la denuncia a chi è deputato a farlo per Legge. E’ opportuno ricordare che la denuncia Istat è importante solo ai fini statistici, per cui l’unico campo da compilare obbligatoriamente è il primo, e cioè quello relativo alla “causa iniziale”; gli altri campi possono essere lasciati tranquillamente in bianco. Tuttavia è preferibile compilare anche quello relativo alla “causa finale”, indicando “Arresto cardiorespiratorio”.
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Testamento
il Testamento in caso di Morte
In diritto si definisce testamento l’atto revocabile con cui un soggetto, detto testatore, dispone delle sue sostanze o detta disposizioni di carattere non patrimoniale per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Esso appartiene alla categoria del negozio giuridico ed è un atto unilaterale a causa di morte.
Caratteristiche del testamento sono:
Revocabilità (il testatore può sempre eliminare o modificare l’atto);
Unilateralità (produce i suoi effetti a prescindere dall’accettazione del chiamato all’eredità);
Tipicità (non esistono altri atti con il quale è possibile disporre delle proprie sostanze dopo la morte);
Personalità (da cui consegue la nullità di ogni atto col quale si attribuisca all’arbitrio di terzi la scelta dell’erede o del legatario o la determinazione delle quote ad essi spettanti; il terzo al massimo potrà essere chiamato a scegliere il legatario tra più individui o enti indicati espressamente dal testatore);
Formalismo (la legge stabilisce i modi in cui può essere redatto il testamento, in ogni caso è sempre necessaria la forma scritta).
Le forme tipiche del testamento sono stabilite dal codice civile agli articoli 601 e seguenti. E’ necessario inoltre distinguere tra testamenti ordinari e testamenti speciali.
Sono testamenti ordinari:
il testamento olografo: atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore;
il testamento pubblico: atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore;
il testamento segreto: atto redatto dal testatore e consegnato dallo stesso ad un notaio in presenza di due testimoni.
Sono testamenti speciali:
il testamento in occasione di malattie contagiose o di calamità pubbliche;
il testamento in navigazione marittima o aerea;
il testamento dei militari o assimilati.
Il testatore può manifestare, accanto alla volontà diretta solo agli effetti tipici del testamento, una volontà alla quale ineriscano elementi che hanno la funzione di incidere in vario modo sugli effetti del negozio testamentario: la condizione (le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva), il termine (è vietata l’apposizione di termini all’istituzione di erede ma è invece ammesso il legato sottoposto a termine, quando la titolarità del bene passa ad un altro soggetto ma o si estingue o ricade nella sfera giuridica dell’erede al momento della scadenza del termine stesso) e l’onere (peso che il gratificato di una liberalità subisce per volontà del testatore e può consistere sia nell’erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale per un certo scopo, sia nel compiere un’azione o una omissione in favore del disponente o di un terzo).
E’ importante analizzare nel dettaglio il potere di revoca delle disposizioni testamentarie: poiché si può disporre per dopo la morte e la volontà non deve avere effetti prima di tale momento, non vi è motivo di impedire che la volontà già manifestata possa essere mutata. Il legislatore ha vietato ogni rinunzia alla facoltà di revoca, ma non è consentita la revoca del testamento al di fuori dei casi e delle forme tassativamente previste. La revoca può avere per oggetto tutto ciò che è contenuto nel testamento, sia disposizioni patrimoniali che non patrimoniali (per queste ultime esistono però delle eccezioni, una delle quali riguarda il riconoscimento di un figlio naturale). La revoca è a sua volta revocabile e, dal momento che si tratta di un atto personale, non è consentita né la rappresentanza né l’ambasceria. La dottrina distingue tre casi di revoca testamentaria: la revoca espressa (mediante nuovo testamento o mediante atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni), la revoca tacita (testamento posteriore, distruzione del testamento olografo, ritiro del testamento segreto o alienazione o trasformazione delle cose legate) e la revoca legale per sopravvenienza di figli.
Bisogna infine sottolineare che il testatore può sostituire l’erede istituito da altra persona, nel caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità. Questa soluzione può essere distinta in:
plurima (quando il testatore designa più sostituti all’istituito);
reciproca (quando la sostituzione opera a favore dei coeredi);
parziale (quando il chiamato in sostituzione gode di un diritto minore rispetto all’istituito).
Reversibilità Pensione
Reversibilità della Pensione :
Le prestazioni pensionistiche si inseriscono nel quadro generale della previdenza sociale e sono costituite da quattro erogazioni fondamentali:
la pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi;
la pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti;
la pensione di anzianità;
la pensione ai superstiti.
Quest’ultima prestazione previdenziale è quella che interessa per la trattazione dell’argomento in esame. La pensione ai superstiti può rivestire due forme: indiretta e di reversibilità.
Quest’ultima spetta al defunto il quale fosse già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anzianità). Essa spetta, altresì, al coniuge separato e divorziato che ha diritto a tale pensione purchè ricorrano le seguenti condizioni: a) sia titolare di assegno di divorzio; b) non si sia risposato; c) l’ex coniuge abbia iniziato l’assicurazione presso l’INPS prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La legge prevede (L.74/87), inoltre, che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il nuovo coniuge. In questo caso, però, l’INPS non paga automaticamente la pensione ma deve attendere una specifica sentenza del tribunale che divida la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno.
Info: 091.616.14.04 – 333.23.23.849 H 24
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Detrazioni Spese Funebri
Detrazioni per spese funebri
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Il Quadro E del modello 730 contiene una serie di righi concernenti le spese e gli oneri che possono essere portati in detrazione dal contribuente. Tra questi vi è il rigo E14 intitolato Spese Funebri.
La detrazione spese funebri spetta su un importo che non superi i 1549,37 euro in relazione a ciascun decesso, a prescindere dalle persone che sostengono l’onere. Quindi il limite massimo di spesa detraibile su cui calcolare la detrazione è sempre lo stesso anche se la spesa è sostenuta da più soggetti.
La detrazione spese funebri può essere suddivisa tra le diverse persone che le hanno sostenute, anche se la ricevuta o fattura, quindi il documento contabile in cui si attesta la spesa sostenuta, sia intestata ad una sola persona. Per poter fruire in tal caso della detrazione Irpef in oggetto, su tale documento contabile va annotata una dichiarazione di ripartizione delle spese funebri sostenute, sottoscritta dall’unico soggetto a cui è intestato il documento.
Deducibilità spese funebri, i soggetti deceduti
Le detrazioni spese funebri sono fruibili dal contribuente in caso di decesso delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati. In particolare essi sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, i generi e le nuore, il suocero e la suocera.
Non è necessario che tali soggetti deceduti siano stati a carico o siano stati conviventi del contribuente che ha sostenuto le spese funebri.
Quali sono le spese funebri per cui attivare la detrazione?
Non esiste una definizione precisa e univoca di spese funebri, ma si possono indicare tutte quelle spese concernenti l’erogazione di danaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e sistemarla. A titolo di esempio abbiamo le spese che sono riconducibili al funerale, come la ricevuta del versamento effettuato al comune per i diritti cimiteriali, la fattura dell’agenzia di pompe funebri, le spese per i fiori, gli annunci funebri, necrologi, ecc.
Dove vanno indicate le detrazioni nel modello 730?
Guardando alla compilazione del mod 730 2013, si fa riferimento al quadro E in cui il rigo E 14 è quello intitolato Spese Funebri e in cui vanno indicate proprio tali spese funebri.
La Fratelli Paternostro s.n.c. presente sul mercato sin dagli anni ’50, invita a diffidare da altre ditte omonime che si qualifichino appartenenti alla nostra stessa Organizzazione.
Trasporto salma via aerea
Trasporto salma via aerea :
Per il trasporto delle salme tramite aereo (o ferrovia o nave) il vettore deve avere in consegna il decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
Per le altre disposizioni si veda il punto “TRASPORTO SALMA ALL’ESTERO”.
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